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VIA LIBERA ALLA RIFORMA FALLIMENTARE. ECCO COSA CAMBIA
- 14 Nov, 2017
- Fabio Romano
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Con 172 voti a favore e 34 contrari il Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega per la riforma del diritto fallimentare.
Di seguito alcune delle novità introdotte.
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Scomparirà il “fallimento” e verrà sostituito dalla nuova “liquidazione giudiziale”, procedura che conterrà una possibile soluzione concordataria, avrà una durata massima di 3 anni e libererà completamente dai debiti l’imprenditore il quale pertanto potrà ripartire più agevolmente con una nuova attività. La figura del curatore avrà dei poteri più incisivi rispetto ad oggi: accederà più facilmente alle banche dati della Pa e potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali.
FASE DI ALLERTA – Viene introdotta una fase preventiva di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzata a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. La fase di allerta sarà attivabile direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici. Tale fase sarà affidata ad un organismo di esperti da istituire presso le camere di commercio che avrà il compito, attraverso trattative e nell’arco temporale di 6 mesi, di risolvere l’insolvenza. L’esito negativo della fase di allerta sarà pubblicato nel registro delle imprese. L’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali quali la non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali.
Controllo giudiziale sulle S.r.l.- Il controllo giudiziale ex art. 2409 cc viene esteso anche alle società a responsabilità limitata e vengono ridotti i requisiti dimensionali, ricorrendo i quali le S.r.l. devono dotarsi di un organo di controllo, anche monocratico.
TUTELA PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE – E’ previsto che tutti gli atti che abbiano come effetto o finalità il trasferimento di immobili da costruire, vengano conclusi – a pena di nullità – per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando in tal modo il controllo di legittimità dell’atto da parte del notaio dinanzi al quale si stipula. Ciò per evitare che i costruttori omettano di esibire al momento della conclusione del contratto, anche preliminare, la fideiussione a garanzia dell’acquirente nonchè la polizza assicurativa.