Illegittimità dell’intervento ex art.14 D.Lgs. n.546/1992 dell’Agenzia delle Entrate

Illegittimità dell’intervento ex art.14 D.Lgs. n.546/1992 dell’Agenzia delle Entrate

Accade sovente nei giudizi incardinati per l’impugnazione degli atti della riscossione nei quali la parte ricorrente evoca in giudizio esclusivamente l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che irrompa nel giudizio l’Agenzia delle Entrate con atto di intervento volontario ex art. 14 D.Lgs. n.546/1992.

Tale modalità di ingresso nel giudizio da parte dell’Ente Impositore può ritenersi legittima?

Orbene, prendendo le mosse dal dato normativo, cui fa riferimento l’atto di intervento, l’art.  14  –  D.Lgs.  n.  546/92,   appare evidente come la norma si riferisca alla possibilità di intervenire volontariamente nel processo per i  soggetti  non chiamati  in  giudizio  nell’ipotesi  di  litisconsorzio  necessario e  cioè  con riferimento  ad  un  rapporto  di  inscindibilità  tra  le  parti  in  causa,  rendendosi indispensabile,  ai  fini  della  legittimità  della  decisione,  la  partecipazione  di tutti i soggetti.

Tuttavia la natura del rapporto processuale sussistente  tra l’Agente  della  Riscossione  e  l’Agenzia  delle  Entrate,  si ritiene sine dubio, per consolidata giurisprudenza,  inquadrabile nell’alveo  del  “LITISCONSORZIO  FACOLTATIVO”  e  NON  in  quello  del litisconsorzio necessario ex art. 14 cit.-.

Tornando al dato normativo de quo, appare inoltre inequivocabile come la norma invocata dall’Ente impositore sia in vero rivolta alla sola parte privata e non anche alla parte pubblica atteso che al comma terzo dell’art.14 D.Lgs. 546/92, invocato dall’AdE, in tema di intervento, così prevede: “Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.

Anche recente giurisprudenza di merito ha confermato l’interpretazione del disposto normativo su esposta. (CTP Torino – Sent. 28 ottobre 2021 n.912; CTP Chieti – Sent. 24 aprile 2021 n.168; e da ultimo la CGT I grado Milano, Sent. 21 luglio 2023 n.2750)

In conclusione, sulla base del diritto positivo e dei fermi giurisprudenziali resi a SS. UU. dalla Corte di Cassazione, nelle fattispecie in esame, non può che essere onere dell’Agente della riscossione, avendone indubbio interesse, quello di costituirsi in giudizio “instando per la chiamata di terzi in causa”, ex art. 23, co. 3 – D.Lgs. n. 546/1992, al fine di sentirsi autorizzare dal Giudice all’integrazione  del  contraddittorio  nei confronti  dell’Agenzia  delle  Entrate,  così  come  previsto  anche  dall’art.  39  – .Lgs. n. 112/99, risultando del tutto irrituale ed illegittimo l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate ex art.14 D.Lgs. n.546/1992.